Risoluzione n° 22 del 2 aprile 2013. Dubbi a riguardo
LâAgenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 22, emessa il 2 aprile 2013, dove attesta, tra gli interventi volti al risparmio energetico, lâinclusione dellâinstallazione di impianti fotovoltaici per la detrazione IRPEF del 50% per le detrazioni edilizie, ha creato qualche dubbio sulla possibilità di usufruire, per questa tipologia dâimpianto, anche della detrazione del 55% per interventi volti al risparmio energetico, come riportato alla lettera h) dellâart. 16-bis del TUIR.
Il dubbio nasce dal fatto che, sempre da una conferma dellâAgenzia delle Entrate e dallâENEA, chi fa richiesta di usufruire della ritenuta IRPEF per lâinstallazione di un impianto fotovoltaico, non può accedere anche alle detrazioni del 55% per lâefficienza energetica previste dal Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 (Conto Termico).
Sul un portale web che analizza mercati e relativi scenari energetici, è riportata unâinterpretazione a riguardo, secondo la quale, lâunico caso in cui un impianto fotovoltaico potrebbe godere dell’incentivo è che venga utilizzato anche per fabbisogno termico, perché fornirebbe energia a sistemi di riscaldamento elettrici come le pompe di calore. Eâ stato quindi inviato un interpello di chiarimento allâAgenzia e a seconda della risposta che perverrà , si potrebbero aprire nuovi scenari a riguardo.
Per ora le cose certe, incluse nella Risoluzione, sono le seguenti:
- Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica possono usufruire della detrazione 50% fino al 30 giugno 2013, su un importo massimo di 96 mila euro, e del 36% dal 1° luglio in poi, per un importo massimo di 48 mila euro.
- L’impianto fotovoltaico potrà usufruire della detrazione solo se sarà direttamente a servizio dellâabitazione del contribuente;
- Eâ ammesso lâabbinamento con lo scambio sul posto e il ritiro dedicato;
- La documentazione da produrre dovrà attestare che lâimpianto in questione è a servizio di un edificio residenziale.
Qualche dubbio sulla Risoluzione 22 del 2 aprile 2013
Nessun commento:
Posta un commento