lunedì 24 giugno 2013

Risparmio energetico nell'edilizia. Nuovo decreto

Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il nuovo Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, relativo al risparmio energetico nell’edilizia. Ora, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (GU n. 130 del 5-6-2013), il Parlamento dovrà convertirla in legge


Il Decreto legge inserisce nelle sue linee guida la direttiva UE 2010/31, introducendo alcune novità per quanto riguarda le detrazioni fiscali e la formazione tecnica degli installatori .


Per le prime, in base agli articoli 14-16, passeranno dal 55% al 65% , con scadenza al 31 dicembre 2013. Per quanto riguarda le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, non potrà essere richiesta la suddetta detrazione.


Invece per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, riferiti agli art.1117 e 1117-bis del Codice Civile, o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la data di scadenza per la richiesta delle detrazioni, è stata prorogata al 30 giugno 2014.


Per il secondo punto, la formazione tecnica degli installatori impianti a fonti rinnovabili, l’art. 17 del nuovo Decreto precisa che, i comma 1 e 2 dell’art. 15 del Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, sono stati sostituiti dai seguenti nuovi comma:


1. La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.


2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.



Risparmio energetico nell'edilizia. Nuovo decreto

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