martedì 18 giugno 2013

Norme per il potenziamento di un impianto fotovoltaico

Il Gestore dei Servizi Energetici, con riferimento ai lavori di potenziamento di un impianto fotovoltaico, a cui sono già stati concessi gli incentivi del Quinto Conto Energia e per i quali non vengono richiesti ulteriori incentivi, precisa che:


ogni singolo impianto fotovoltaico, per il quale sono stati concessi gli incentivi e, anche, come prevede la normativa a riguardo, deve essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica. Questo punto di connessione non deve, obbligatoriamente, essere condiviso da altri impianti fotovoltaici ed ogni eventuale potenziamento o variazione dello stesso impianto, deve essere comunicata al GSE, il quale provvederà a svolgere le proprie istruttorie; chi non ottemperasse a ciò, sarà soggetto alla sospensione o decadimento dal diritto degli incentivi.


In questa casistica sono compresi anche gli interventi di potenziamento d’impianto già incentivato, da realizzare sul medesimo punto di connessione alla rete, per i quali non viene richiesto nessun incentivo.


Il Gestore, per una corretta erogazione degli incentivi richiede quanto segue:


- l’impianto, oggetto di potenziamento, deve essere dotato di idonee apparecchiature di misura che permettano il rilevamento separato dell’energia elettrica prodotta dalla parte d’impianto incentivato e quella prodotta dalla parte aggiuntiva non incentivata. 
A tale proposito, si precisa che, nel caso l’impianto incentivato, prima dell’intervento di potenziamento, possiede solo il contatore di scambio con la rete elettrica, occorre richiedere l’installazione di appositi contatori di produzione ciò al fine di assicurare, comunque ed in generale, che su ogni parte d’impianto siano presenti specifici contatori di produzione dedicati alla misurazione separata dell’energia prodotta e incentivata e non incentivata;


- l’impianto oggetto di potenziamento sia censito sul sistema informativo GAUDÌ attraverso la creazione:

a) di una nuova sezione d’impianto e nuova unità di produzione, afferenti al codice CENSIMP dell’impianto potenziato, qualora l’impianto prima dell’intervento di potenziamento fosse costituito esclusivamente da una sezione incentivata in Tariffa Onnicomprensiva in quarto o quinto Conto Energia;

b) di una nuova sezione d’impianto, afferente al codice CENSIMP dell’impianto potenziato, qualora l’impianto prima dell’intervento di potenziamento fosse costituito da sezioni incentivate con meccanismi differenti dalla Tariffa Onnicomprensiva in quarto o quinto Conto Energia;


- il Soggetto Responsabile deve inviare al GSE, entro 30 giorni dalla data della prima connessione in parallelo alla rete elettrica della porzione aggiuntiva di impianto non incentivata (o entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Informativa nel caso di interventi già effettuati), la comunicazione di potenziamento, redatta secondo il modello riportato in Allegato 1, all’indirizzo di posta elettronica gestione.esercizioFTV@gse.it, allegando la documentazione riportata nell’Allegato 2, inserendo nell’oggetto la dicitura “POTENZIAMENTO NON INCENTIVATO” e indicando il/i numero/i identificativo/i (numero pratica) dell’impianto fotovoltaico incentivato, oggetto di potenziamento, il codice CENSIMP e il codice POD (I due allegati sono disponibili sul sito web del Gestore).


Il GSE, a sua volta, comunicherà l’esito dell’istruttoria al Soggetto Responsabile, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di potenziamento completa della documentazione indicata nell’Allegato 2. Se entro tale data non perverrà la comunicazione del GSE, vuole dire che la verifica a avuto esito positivo.


Il mancato rispetto di quanto previsto ai punti di questi tre punti sopra elencati, determinerà la sospensione del riconoscimento delle tariffe incentivanti, a partire dalla data della prima messa in parallelo alla rete elettrica della parte aggiuntiva di impianto non incentivata.


Se alla parte di impianto incentivato, durante i lavori di potenziamento, dovessero essere apportate modifiche o dovesse essere interessato da un fermo di produzione, il Soggetto Responsabile è tenuto, obbligatoriamente, a darne tempestiva comunicazione al GSE, secondo le modalità precedentemente citate.



Norme per il potenziamento di un impianto fotovoltaico

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