martedì 4 giugno 2013

Fine del Quinto Conto Energia? Quale prospettiva per il fotovoltaico?

Come previsto, i 6,7 miliardi di euro del Quinto Conto Energia per il fotovoltaico sono finiti e l’iscrizione al Secondo Registro per impianti che non hanno accesso diretto gli incentivi, che aveva una disponibilità di 70 milioni di euro, è terminata. Questo mette fine al sostegno dello Stato per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici in Italia.


Quando, nel 2005, entrò in vigore il Primo Conto Energia, istituito nel 2005, cambio drasticamente il sistema di incentivazione per il fotovoltaico cambiò in modo radicale. Infatti, mentre in passato il privato poteva usufruire degli incentivi mediante assegnazioni di somme a fondo perduto, che gli permettevano di limitare la spesa dell’investimento, col nuovo meccanismo si passò ad un sistema di incentivazione riferito alla produzione di energia elettrica.


Nell’ultimo periodo del conto energia, quando il fondo messo a disposizione era quasi finito, gli operatori del settore fotovoltaico, per rendere ancora conveniente l’investimento ed incrementare lo sviluppo del fotovoltaico, hanno preso in considerazione delle opzioni che permettevano di garantire margini di crescita nel settore privato e nelle attività industriali produttiva. Una di queste, è lo scambio sul posto, che da la possibilità di poter detrarre il 50% dei costi sostenuti su installazioni fotovoltaiche di immobili. Poi, dopo un periodo d’incertezza e tentennamenti, l’Ufficio delle Entrate, a seguito ai chiarimenti richiesti da ANIE, ha confermato, in via ufficiale, la possibilità, di poter detrarre fiscalmente il 50% sull’Irpef. La risposta data dall’Agenzia è riferita alla lettera h dell’articolo 16 bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui redditi), dove tra gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici rientra l’installazione degli impianti fotovoltaici. Questo sta a significare che un impianto fotovoltaico può essere realizzato anche in assenza di opere edilizie propriamente dette.


Il chiarimento fatto dall’Agenzia aggiunge anche ulteriori elementi che essere tenuti in considerazione, come la non possibilità di usufruire della detrazione per impianti non ad uso abitativo oppure per impianti di potenza superiore a 20kW ad uso o meno dell’abitazione. Poi, per ottenere la detrazione, non occorre un’attestazione che certifichi il risparmio energetico, basta conservare le fatture, la dia (denuncia di inizio attività) e i bonifici. Inoltre, la detrazione fiscale sull’Irpef, da anche la possibilità di accedere al meccanismo dello scambio sul posto, per cui l’investimento, anche se ridimensionato rispetto a poco tempo fa, risulta sempre vantaggioso. Il meccanismo dello scambio sul posto permette, al Soggetto Responsabile di un impianto fotovoltaico che ne ha fatto richiesta al Gestore dei Servizi Energetici, di ottenere una compensazione tra il valore economico associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.


Dopo tutte queste valutazioni, si può affermare che un impianto fotovoltaico permette la riduzione dell’energia prodotta da uno a combustibile fossile, evitando, così, l’immissione in atmosfera di CO2.



Fine del Quinto Conto Energia? Quale prospettiva per il fotovoltaico?

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